Il maltrattamento animale in Spagna

Nel 2015 la Spagna ha aggiornato il reato di maltrattamento animale nel suo Codigo Penal.
Avv. Maria Cristina Giussani

Avv. Maria Cristina Giussani

Avvocato penalista in Milano, affianca la libera professione  alla collaborazione con associazioni animaliste e antispeciste occupandosi della difesa degli attivisti e della tutela legale dei diritti degli animali.

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Questo scritto nasce con l’intenzione di esplorare il territorio dei diritti riconosciuti agli animali non umani in sede comparata. Ci si soffermerà, in particolare, sulla realtà spagnola, in quanto anche in questa nazione è molto facile leggere quotidianamente notizie relative al maltrattamento di animali.

Maltrattamento nelle sue forme più svariate: Perez-Reverte A. in “ Sobre los perros y hijos de perros” (Sui cani e i figli di cane) usa un’espressione molto efficace per definire il maltrattamento operato dagli animali umani «mal endemico de la raza humana». Mi pare che questa espressione — che non richiede traduzione — sia significativa e sottenda il nucleo essenziale del concetto che non ci sono giustificazioni per trattare gli animali non umani senza la dignità che è loro dovuta in quanto esseri senzienti.

Vanno superate, a parere di chi scrive, le diatribe tra le varie correnti di pensiero storico-filosofico che si sono dibattute per secoli sulle ragioni che dovrebbero stare alla base del conferimento di diritti agli animali non umani sempre e solo partendo da un assunto antropocentrico. Si deve quantomeno partire dal Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea ed affermare che gli animali non sono cose e che hanno un valore individuale, in quanto individui appunto. La loro vita ha valore in quanto vita.

La Sentencia de la Audiencia Provincial de Barcelona 382/2007, del 24 ottobre 2007, ben afferma che «el bien juridico es la dignidad del animal como ser vivo» (il bene giuridico è la dignità dell’animale come essere vivente).

Ad ogni buon conto, la pubblicazione di notizie in merito e la riprovazione pubblica per certi crimini particolarmente efferati insieme alla “spinta” delle numerose associazioni animaliste spagnole, hanno portato ad un rinnovamento della Ley Organica 10/1995 del 23 novembre del Codigo Penal, sostituita con nuovi articoli dedicati contenuti nella Ley Organica 1/2015 del 30 marzo.

Preliminarmente, gli animali protetti dal diritto penale spagnolo sono:

– gli animali domestici;

– gli animali addomesticati: sono gli animali che normalmene sono selvatici ma che, in alcuni e infelici casi, sono stati resi “domestici” dall’uomo (per esempio, gli animali esotici come iguane e serpenti);

– gli animali che di regola sono domestici: pur appartenendo alla c.d. categoria dei “ domestici” vivono in totale libertà (per esempio i gatti selvatici);

– gli animali che temporaneamente o permanentemente vivono sotto il controllo dell’uomo: sono gli animali non domestici che però convivono con le persone (per esempio gli animali dello zoo);

– animali che non vivano allo stato selvatico.

L’articolo 337.1 CP tipicizza due condotte differenti. Da un lato, il maltrattamento ingiustificato, a seguito di azione o di omissione, che produca nell’animale un dolore o una sofferenza considerevole e che pregiudichi gravemente il suo stato di salute; d’altro lato, si prevede un tipo di delitto nuovo, lo sfruttamento degli animali per fini sessuali.

Per quanto riguarda il maltrato, sia attivo che omissivo, è sicuramente un termine indeterminato che comprende un amplio ventaglio di condotte socialmente accettate che tuttavia spesso presentano una certa gravità. Si pensi al mantenimento di animali in locali inadeguati per condizioni igienico-sanitarie e per dimensioni, l’utilizzazione di determinate tecniche gastronomiche che implichino sofferenza e tortura, lo sfruttamento degli animali da lavoro sottomessi ad una fatica degradanti e agggiungerei, lo sfruttamento continuo e perpetrato — ormai istituzionalizzato — degli animali da reddito, le inaudite condizioni del trasporto degli animali e così via. Ci sono altre condotte che rientrano senza dubbio nel concetto di maltrattamento: picchiare, aggredire, colpire, mutilare, bruciare.

Per essere punito, il maltrattamento deve essere ingiustificato. Termine equivoco: quando può giustificarsi un maltrattamento? Si tratta forse dei casi nei quali si antepone una presunta questione culturale rispetto all’integrità dell’animale? Pare che la risposta sia positiva: le Canarie, prima comunità a proibire la corrida de toros nel 1991, tuttavia continua a consentire questa mattanza in nome di una tradizione. Nel testo legislativo si parla di “stato di salute” intendendo il benessere sia fisico sia psichico dell’animale (stress, paura, etc) anche se è piuttosto difficile che le lesioni psichiche si manifestino in modo così chiaro come quelle fisiche. Ovviamente c’è da augurarsi che le difficoltà in questo ambito non diventino sinonimo di impunità.

La seconda condotta prevista dall’articolo contiene poi una grande novità: è sufficiente la mera azione affinchè si consumi il delitto, indipendentemente dalla fatto che si causi una sofferenza all’animale non umano. Sottolineamo che se il termine usato “explotacion sexual” (sfruttamento sessuale) si riferisce alla punibilità di quelle condotte di sfruttamento sessuale a fini commerciali (spettacoli e filmati creati per diffusione) non sanzionando le pratiche private, ad ogni modo l’aspetto privato della zoofilia potrà comunque ricondursi alla prima condotta tipizzata nell’articolo.

Nel comma 2° dell’articolo 337 CP sono enumerate le circostanze aggravanti:

  • L’utilizzazione di armi, strumenti, oggetti, mezzi, metodi o forme concretamente pericolose per la vita dell’animale. L’autore del reato deve essere cosciente della pericolosità oggettiva del mezzo utilizzato. Ci si chiede: ma come può il soggetto attivo non avere contezza di tale mezzo?
  • Si sia agito con compiacimento (ensanamiento) della sofferenza in forma gratuita e non necessaria.
  • Si sia causata all’animale la perdita o la diminuzione di un senso, organo o membro primario.
  • Si siano svolti i fatti in presenza di un minorenne. Qui emerge in maniera chiara la visione comunque antropocentrica del legislatore che sposta l’attenzione dal bene giuridico protetto, il benessere animale, ad altro bene giuridico che definirei indiretto e cioè il sentimento – compassione dell’uomo nei confronti dell’animale non umano.

Nel medesimo articolo, al suo terzo comma, si trova l’aggravante speciale dell’aver procurato, mediante azioni od omissioni, la morte dell’animale indipendentemente che sia stata procurata con  sofferenza. Nota importante in quanto si permette di colpire ad esempio i frequenti e deprecabili comportamenti dei cacciatori (numerosi in Spagna) che, al termine del periodo sportivo, sacrificano senza alcun motivo i loro cani da caccia.

Sono poi previste delle ipotesi attenuate e, nell’articolo 337bis, l’abbandono di animale, molto diffuso e molto grave, ma di assoluta novità il suo inserimento nei delitti in quanto precedentemente era semplicemente punito come contravvenzione.

Questo, in estrema sintesi, il contenuto della riforma in tema di reati contro gli animali del Codigo Penal Español. Esistono poi molte leggi settoriali che si occupano della materia, ad esempio, el Real Decreto 53 de 2013 che regola la “Protezione degli animali utilizzati negli esperimenti e altre finalità scientifiche”. In realtà, da più parti si sottolinea la necessità di promulgare una legge quadro di protezione animale a livello statale per sopperire alle evidenti disparità esistenti tra le comunità autonome: quello che è proibito in una comunità può essere lecito in un altra e le sanzioni possono essere differenti per il medesimo caso di maltrattamento. Questa auspicata legge quadro dovrebbe, in realtà, essere una base «di garanzia e di tutela dei diritti animali» sulla quale le singole autonomie potrebbero poi legiferare (quindi mai in senso peggiorativo).

Qualche passo in avanti si è certamente fatto. Attendiamo la rivoluzione culturale, la più difficile da attuarsi: riconoscere gli animali nella Costituzione.

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